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D.L. 05/12/2005 n. 250Art. 3 - Assistenza dei soggetti affetti da sindrome da talidomide 1. Al fine di assicurare la indispensabile assistenza ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia, tale sindrome è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. 2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad inserire la sindrome da talidomide tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni. 3. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 42 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «gravi menomazioni fisiche permanenti,» sono inserite le seguenti: «inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide,». Art. 4 - Indennizzo per i soggetti emofilici danneggiati da somministrazione di emoderivati 1. Ai soggetti emofilici che ai sensi del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, nel rispetto delle modalità e del termine stabilito dal decreto del Ministro della salute in data 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, hanno presentato domanda di ammissione a proce- dura transattiva e per i quali la medesima procedura non risulti definita entro il 31 ottobre 2005, è attribuito, in aggiunta a quello già percepito ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, un ulteriore indennizzo per un importo equivalente a quello derivante dall'applicazione dei criteri transattivi fissati dal citato decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002. La corresponsione di tale ulteriore indennizzo è subordinata alla formale rinuncia, da parte degli interessati, ad ogni ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonchè alla estinzione, a spese compensate, dei giudizi in atto. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, valutati in Euro 55 milioni per l'esercizio 2005, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata per il medesimo esercizio dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141. Art. 4-bis - Personale a tempo determinato dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto «Lazzaro Spallanzani» ((1. L'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» possono continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto a tempo determinato. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico dei rispettivi bilanci degli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 187 e 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.)) Art. 4-ter - Centro San Raffaele del Monte Tabor ((1. Al comma 10 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un milione di euro ». 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del- lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. )) Art. 4-quater - Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni sanitarie ((1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l'accesso al- le professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione è esclusivamente di livello universitario.)) Art. 5 - Deputazioni e società di storia patria 1. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, (( e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, ovunque ricorrano, )) sono soppresse le seguenti parole: «Deputazioni e società di storia patria». Art. 5-bis - Modifiche agli articoli 4 e 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 ((1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche a) all'articolo 4, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3» b) all'articolo 8, comma 3, primo periodo, le parole: «scelti dal Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». )) Art. 5-ter - Istituto internazionale di studi «G. Garibaldi» ((1. L'Istituto internazionale di studi «G. Garibaldi», fondato a Roma l'8 giugno 1871 dal generale Giuseppe Garibaldi, è incluso tra gli enti ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390. 2. All'Istituto di cui al comma 1, incluso nella rete degli istituti storici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.)) Art. 5-quater - Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 ((1. Alla rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze» della Tabella E della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le voci: «Legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 28» e «Decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, articolo 2-bis, comma 1» sono soppresse. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 59,5 milioni di euro per l'anno 2006 e a 21 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) Art. 5-quinquies -Potenziamento dell'organico del Comando carabinieri per la tutela della salute ((1. Allo scopo di garantire la tempestiva immissione in ruolo degli ufficiali di cui alla tabella prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, il Ministero della difesa è autorizzato a bandire un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento fino a 20 sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali in servizio del ruolo speciale in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, che alla data di scadenza del bando abbiano prestato senza demerito servizio per almeno ventiquattro mesi, a valere e nei limiti dell'autorizzazione di spesa nonchè nei limiti del contingente di 96 unità di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Al reclutamento di cui al presente comma si procede in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, all'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, ed agli articoli 24, commi 3 e 4, fatta eccezione per il requisito del- l'età, e 26, comma 4-bis, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.)) Art. 6 - Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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